ART. 1
COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE
È costituita la Cassa Edile di mutualità ed assistenza per la provincia di Pescara.
Art. 2
SEDE – FUNZIONE – DURATA
La Cassa ha la sua Sede in Pescara ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori dipendenti dalle Imprese Edili ed affini tenute all’applicazione del C.C.N.L. 24.07.1959, in vigore dalI’01.01.1960 che esercitano la loro attività nel territorio della provincia di Pescara.
La Cassa Edile è strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra I’A.N.C.E., l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l. – U.I.L., Fi.l.c.a. – C.I.S.L. e Fi.l.l.e.a. – C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra la Sezione Costruttori Edili dell’Unione degli Industriali di Pescara e la Fen.e.a.l. – U.I.L., Fi.l.c.a. – C.I.S.L, e Fi.M.e.a. – C.G.I.L. della provincia di Pescara.Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile. La Cassa è autonoma e la sua durata è indeterminata nel tempo ed è subordinata alle deliberazioni delle Associazioni sindacali provinciali di categoria.
Art. 3
RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE
La Rappresentanza legale spetta al Presidente della Cassa Edile. Tutti i lavoratori escritti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa per quanto riguarda i servizi e le assistenze gestite dalla Cassa medesima.
Art. 4
ISCRITTI E RAPPORTO DI ISCRIZIONE
Sono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edile nel territorio della provincia di Pescara di cui al Contratto collettivo nazionale del 24 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960.
II rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l’operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, è tenuto a iscrivere i propri dipendenti alla Cassa. Il rapporto di iscrizione cessa per le seguenti cause:
- decesso dell’iscritto;
- scioglimento della Cassa;
- passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile;
- trasferimento definitivo in altra provincia;
- cessazione dell’attività di lavoratore edile.
Art. 5
COMPITI
La Cassa Edile provvede a:
- prestazioni di previdenza ed assistenza
- gestione accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Pescara ad esse aderenti.
Art. 6
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Pescara aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 7
CONTRIBUZIONI
Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 2 e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Pescara ad esse aderenti.
II Comitato di gestione stabilisce le modalità circa il versamento dei contributi.
Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.
La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.
Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui che deve affluire alla Cassa, nonché dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sulla retribuzione degli operai. A carico dei datori di lavoro inadempienti delle norme predette, potranno essere adottati tutti quei provvedimenti che il Comitato di gestione della Cassa riterrà opportuni, oltre a quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento della quota di contributo trattenuta agli operai.
Art. 8
ORGANI DELLA CASSA
Sono organi della Cassa Edile:
- il Comitato di presidenza
- il Comitato di gestione
- il Consiglio generale
- il Collegio sindacale
Art. 9
COMITATO DI PRESIDENZA
II Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’A.N.C.E, assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.
II Presidente dura in carica 2 (due) anni, salvo la facoltà di sosti¬tuzione di cui all’art. 10.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Uno dei membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 2 (due) anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 10.
In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione.
II Presidente non potrà essere rieletto per più di due bienni consecutivi alla carica di Presidente.
Per la carica di Vice Presidente si procederà a rotazione fra le tre Organizzazioni di lavoratori (CGIL – CISL – UIL).
Le suddette cariche scadono il 31 marzo di ogni biennio. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
II Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, di cui promuove le convocazioni ordinarie e straordinarie, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.
Art. 10
COMITATO DI GESTIONE
II Comitato di gestione è nominato in misura paritetica dall’Associazione territoriale della circoscrizione di Pescara aderente all’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Pescara aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.
II Comitato di gestione è costituito complessivamente da 12 componenti.
In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.
II Comitato di gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Comitato di gestione di:
- deliberare ed approvare i Regolamenti interni della Cassa;
- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni nonché il bilancio consuntivo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare e promuovere l’impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- promuovere i provvedimenti amministrativi o giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- assumere o licenziare il personale della Cassa e regolare il trattamento economico in conformità della legge e tenuto presente i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
I membri del Comitato di gestione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà alla Associazione Costruttori ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
II Comitato di gestione si riunisce, ordinariamente, una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato e dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci. La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 gìorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. II Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è segretario.
II Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice. II Comitato stesso è riunito validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Art. 11
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio generale è composto da:
- 12 componenti del Comitato di gestione;
- 3 componenti nominati dall’Associazione territoriale aderente l’A.N.C.E.;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato dì gestione.
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art. 10 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui all’art. 2.
Spetta al Consiglio generale di:
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
I membri del Consiglio generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà all’Associazione Costruttori ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
II Consiglio generale si riunisce, ordinariamente, una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci. La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è segretario.
Il Consiglio generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 12
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sono gratuite. Peraltro ai componenti il Comitato di gestione ed il Consiglio generale potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Comitato di gestione.
Art. 13
COLLEGIO SINDACALE
II Collegio sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall’organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.
II terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all’Albo dei revisori ufficiali dei conti, ove esista. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
Essi durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Comitato di gestione e dei Consiglio generale (scadenza al 31 marzo di ogni biennio).
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.
Essi sono obbligati a riferire al Consiglio generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. II Collegio dei sindaci ha in particolare il compito di sorvegliare la gestione amministrativa della Cassa eseguendo verifiche contabili e di procedere alla revisione dei rendiconti consuntivi e del bilancio preventivo.
Art. 14
PERSONALE DELLA CASSA
Gli uffici della Cassa, qualora se ne ravveda l’opportunità, sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di gestione che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico. In caso di parità di voti per la nomina del Direttore, sarà provveduto a bandire apposito concorso. II Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti sarà chiamato a presiedere con diritto di voto il Comitato di gestione che agirà quale commissione esaminatrice. II Direttore è il capo del personale e risponde verso il Comitato di gestione della regolarità del funzionamento degli Uffici e della disciplina del personale addettovi. Interviene alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale della Cassa con le funzioni di Segretario. L’assunzione dell’altro personale della Cassa è fatta dal Comitato di gestione, udito il parere del Direttore. II tratta¬mento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa, sarà quello previsto dai vigenti contratti del settore impiegatizio dell’edilizia.
Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE
II patrimonio della Cassa è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano di proprietà della Cassa;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi titolo, previa eventuale autorizzazione di legge, se necessario, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.
I capitali disponibili della Cassa Edile possono essere impiegati:
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- in beni immobili destinati alle funzioni speciali della Cassa Edile.
Art. 16
ENTRATE
Le entrate della Cassa sono costituite:
- dall’ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori;
- dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui;
- dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell’atto costitutivo della Cassa;
- dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la Gestione ordinaria della Cassa;
- dalle somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.
Art. 17
PRELEVAMENTO E SPESE
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa do¬cumentazione, vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Agli effetti del presente articolo, le persone chiamate a sostituire il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, dovranno essere munite di speciale delega scritta.
Art. 18
UTILI DI GESTIONE
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
Art. 19
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 01 Ottobre e terminano il 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il 31 Marzo di ciascun anno, il Consiglio generale provvede all’approvazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa. Detti bilanci sono accompagnati dalla relazione della Presidenza e del Collegio sindacale. I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
Art. 20
SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 10, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
MODIFICHE DELLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo.
NORMA TRANSITORIA
Le modifiche statutarie, adottate con atto in data 19 Dicembre 1998 entrano in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 1999.
NORME PER IL RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.