In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie e ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di venti mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di fine rapporto (art. 33 del CCNL edilizia). Ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso ha diritto, oltre al trattamento economico di fine rapporto, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti di conservazione del posto è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dalla contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale (40 ore: 6=6,66) in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Dal 1° giugno 2008 le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
IMPRESA |
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per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore ai 6 gg: 0,5495 |
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore ai 12 gg: 1,0495 |
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795 |
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565 |
dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS (*): 0,5495 |
CASSA EDILE (**) |
---|
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore ai 6 gg: 0,500 |
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore ai 12 gg: 1,000 |
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,330 |
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,107 |
dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS (*): 0,500 |
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A del CCNL edilizia, le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuali.
Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale , il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 del CCNL edilizia – nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia, il trattamento dovuto dell’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di lavoro, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale indicata all’art. 18 del CCNL edilizia pari al 14,20% netto.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95%, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.
Trattamento in caso di malattia per gli impiegati edili
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai numeri dall’1 al 10 dell’art. 44 del CCNL edilizia sul trattamento economico globale:
- per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi;
- per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per nove mesi e corresponsione per intero del trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
- per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
- mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
- mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c), l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di fine rapporto.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al trattamento economico di fine rapporto.
Ove questo non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salve la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All’impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento economico riportato.
La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.