In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi senza interruzione dell’anzianità.
Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto (INAL).
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di fine rapporto.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico di fine rapporto.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia professionale o di infortunio degli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o la malattia professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto come precedentemente indicato è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore , dalla contingenza e dall’elemento economico territoriale, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette (40:7=5,71) dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante il periodo di assenza.
Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
IMPRESA |
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dal 1°giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90°giorno di assenza: 0,2538 |
dal 91° giorno in poi : 0,0574 |
CASSA EDILE (**) |
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dal 1°giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inzio della malattia professionale e fino al 90°giorno di assenza: 0,234 (*) |
dal 91° giorno in poi : 0,045 (*) |
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A del CCNL edilizia, le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuali.
Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’ INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale , il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie indicate per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 del CCNL edilizia – nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia, il trattamento dovuto dell’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa , è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale indicata all’art. 18 del CCNL edilizia pari al 14,20% per i giorni di carenza, la percentuale del 5,7% dal 4° al 90° giorno di infortunio o di malattia professionale e la percentuale del 3,6% dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi.
Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5 del CCNL edilizia è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.
Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale per gli impiegati edili
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall’anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell’industria edilizia, in caso di infortunio o di malattia professionale verificatasi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato oltre i limiti previsti dall’art. 66 del CCNL edilizia industria, l’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l’impiegato fruisca, durante l’assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell’INAL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa, quest’ultima è tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.