Dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo DURC (D.M. 30 Gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. 125 del 1° Giugno 2015).
La nuova tipologia di richiesta si effettua tramite i portali di INPS o INAIL con le stesse credenziali già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it inserendo il Codice Fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa per cui si vuole effettuare la verifica.
In caso di regolarità da parte degli enti preposti (INPS – INAIL – Cassa Edile) si otterrà contestualmente un Documento in formato PDF attestante la regolarità sia per lavori pubblici che per lavori privati con validità 120 giorni.
Nel corso di questi 120 giorni, per ogni eventuale nuova richiesta, il sistema riprodurrà sempre lo spesso PDF generato in origine.
I soggetti abilitati alla richiesta sono:
- Stazioni appaltanti
- Pubbliche amministrazioni
- SOA
- Soggetti delegati
E’ importante sottolineare che i responsabili di tali Enti sono tenuti a NON accettare stampati forniti dall’impresa interessata ma ad effettuare essi stessi la richiesta sui portali sopra indicati.
A tal fine, tramite l’accesso alla lista dei DURC on line in corso di validità messa a disposizione del sistema, i soggetti preposti possono procedere direttamente al controllo dell’AUTENTICITA’ del documento stesso senza dover richiedere l’intervento della Cassa Edile o INPS o INAIL.
Si fa presente che la stampa del Durc on line, non essendo un documento sottoscritto dal responsabile del procedimento o dai responsabili delle istruttorie di INPS – INAIL – CASSE EDILI , NON HA VALIDITA’ LEGALE .
Riferimenti:
- Circolare Inail n. 61 del 25 giugno 2015: Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
- Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015: Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
Circolare esplicativa inerente direttive Comitato bilateralità Modello credenziali dispositive