Ricostruzione Centro Italia Ordinanza n. 41 del 2017 Durc congruità
Il Commissario De Micheli ha stabilito le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata
L’articolo 1, recante “Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”, dispone che “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
- a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;
- b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).
Attraverso un “apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, verranno definiti:
- a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
- b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
- c) le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
- d) i criteri di congruità della incidenza della mano d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti”.
I contenuti dell’accordo “verranno recepiti in un’ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti”.
Resta ferma “l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi. ed all’articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”
In allegato il testo integrale dell’ordinanza.
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