Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).
- Segnaletica: nuovi obblighi per il datore di lavoro nel DM 22 gennaio 2019
In base alle previsioni dell’art. 2, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell’allegato.
L’adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n.81/2018.
- Indumenti e veicoli operativi: DIM 22 gennaio 2019
Gli indumenti ad alta visibilità, che non possono più essere di classe 1, devono:
• rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471
• essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D
• essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada.
Quanto ai veicoli operativi (art.38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
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