Chiarimenti dell’INPS sulla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, operata dal D.Lgs. n. 8/2016 (circolare INPS n. 121/2016). Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a 1.032 euro per gli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui; la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per gli importi omessi inferiori a tale soglia.
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