Nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2016 è stato pubblicato il DM 12 maggio 2016, contenente le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Le scadenze per l’adeguamento sono in base alla all’anno di realizzazione della scuola, a partire da agosto 2016.
Tutti gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal dm 26 agosto 1992, contenete le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
Le scadenze per gli adeguamenti sono differenziate in base all’anno di costruzione dell’edifico. Tutte le scuole esistenti, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 26 agosto 2016), devono:
- adeguare l’impianto elettrico (in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186)
- installare un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo
- dotarsi di estintori portatili (almeno 1 estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di 2 estintori per piano)
- prevedere la segnaletica di sicurezza
- predisporre, a cura del titolare dell’attività, un registro dei controlli periodici degli impianti installati
Le scuole preesistenti al 3 febbraio 1976, momento dell’entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975, entro sei mesi (26 novembre 2016) devono seguire le indicazioni in merito a:
- separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica
- reazione al fuoco dei materiali
- misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento
- spazi per esercitazioni
- spazi per depositi
- impianti di produzione di calore
- spazi per l’informazione e le attività parascolastiche
- autorimesse
- spazi per servizi logistici
- impianto elettrico di sicurezza
- rete idranti
- impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
Scuole realizzate successivamente tra il 3 febbraio 1976 e il 17 settembre 1992 (rispettivamente le date di entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975 e del decreto del dm 26 agosto 1992), entro sei mesi (26 novembre 2016) devono attuare le seguenti misure relativamente a:
- separazione
- comportamento al fuoco
- sezionamenti
- evacuazione in caso di emergenza
- spazi per esercitazioni
- spazi per depositi
- servizi tecnologici
- spazi per l’informazione e le attività parascolastiche
- autorimesse
- spazi per servizi logistici
- impianto elettrico di sicurezza
- rete idranti
- impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
Le scuole realizzate successivamente al 17 settembre 1992 (entrata in vigore del decreto del dm 26 agosto 1992) devono attuare tutte le misure in precedenza entro sei mesi (26 novembre 2016)
Tutte le misure di adeguamento previste devono, comunque, essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
Una volta ultimati gli adeguamenti occorre presentare la SCIA antincendio:
- scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone: categoria “B”
- scuole con oltre 300 persone presenti: categoria “C”
Sono esentati dall’obbligo di adeguamento:
- gli asili nido (hanno una propria normativa)
- gli edifici in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per i quali sia stata presentata la SCIA
- gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento (per i quali bisognerà presentare la SCIA antincendio, riferita al completo adeguamento della struttura)
Leggi il Decreto 12 maggio 2016
[…] Prevenzione incendi: scuole, in Gazzetta il nuovo decreto […]