In relazione ad alcune richieste di chiarimento, pervenute in seguito alla News Ance dell’8 aprile scorso in tema di Fnape, la CNCE ha diramato una comunicazione a tutte le Casse Edili dove si specifica che il contributo minimo mensile per la gestione ape, di € 35,00 per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
Ovvero, qualora il calcolo Ape per ciascun lavoratore sia di un importo pari o superiore a € 35,00, il contributo minimo non troverà applicazione.
Dove invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Ediledovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.
La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
Tale contributo entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio.
A tal proposito si allegano Comunicazioni ANCE e allegati.
Contributo APE - comunicazione 591 Contributo APE - comunicazione 592
[…] Chiarimenti sul contributo minimo mensile della Gestione Ape […]